Sez. L, Sentenza n. 14065 del 14/12/1999 (Rv. 532186 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Sopravvenuta infermità permanente del lavoratore - Conseguente sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa - Differente natura e disciplina giuridica rispetto all'ipotesi di malattia del dipendente - Conseguenze - Giustificato motivo di recesso del datore di lavoro indipendentemente dal superamento del periodo di comporto - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e di conseguente impossibilità della prestazione lavorativa - che è un'ipotesi nettamente distinta dalla malattia del dipendente, (anch'essa causa di impossibilità della prestazione lavorativa) in quanto ha natura e disciplina giuridica diverse, atteso che, a differenza della malattia (avente carattere temporaneo) essa ha, invece, carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile - è ravvisabile un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro ex artt. 3 della legge n. 604 del 1966, 1463 e 1464 cod. civ., indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, soltanto quando la sopravvenuta incapacità fisica abbia carattere definitivo e manchi un apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative (ridotte) del dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)