Sez. 3, Sentenza n. 5095 del 09/03/2006 (Rv. 592516 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mancata stipula del contratto per libero apprezzamento del committente - Diritto al compenso del mediatore - Insussistenza - Diritti del mediatore - Rimborso delle spese - Risarcimento del danno per mancata percezione della provvigione - Esclusione.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 cod. civ., restando, viceversa, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per i danni che il mediatore deduca di aver subito per non aver percepito la provvigione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)