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Sez. 3, Sentenza n. 7630 del 24/05/2002 (Rv. 554697 - 01)

MEDIAZIONE - RIMBORSO DELLE SPESE | Conclusione del contratto - Mancanza - Motivo - Irrilevanza - Art. 1756 cod. civ. - Portata.
Stato
decisa il 2002-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554697-01

MEDIAZIONE - RIMBORSO DELLE SPESE

In tema di mediazione, l'art. 1756 cod. civ., nell'attribuire al mediatore - salvo patti o usi contrari - il mero diritto al rimborso della spese nell'ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l'affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi ricompresa quella dell'esistenza di una causa d'invalidità del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1756

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)