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Sez. 2, Sentenza n. 6190 del 03/05/2001 (Rv. 546408 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Ordinanza contenente il regolamento delle spese processuali - Mancata fissazione dell'udienza per la prosecuzione per il merito - Conseguenze - Natura di sentenza - Impugnazione - Appellabilità - Erronea qualifica di ordinanza attribuita al provvedimento - Irrilevanza - Conseguenze derivanti dall'esperimento del reclamo avverso detto provvedimento - Preclusione per la proposizione di tempestivo appello - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546408-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

Poiché la natura di un provvedimento giudiziale, anche ai fini della sua impugnabilità, deve essere desunta non dalla forma in cui è stato emanato né dalla qualificazione che gli è stata attribuita dal giudice che lo ha emesso, ma dal suo effettivo contenuto in relazione alle particolari disposizioni che regolano la materia che ne forma oggetto, qualora il giudice adito con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza, ed è impugnabile con l'appello e non con reclamo ai sensi dell'art. 669 "terdecies" del codice di rito; reclamo il quale, se inammissibilmente proposto, non preclude il tempestivo esperimento dell'altro consentito mezzo di impugnazione avverso lo stesso provvedimento, atteso che la duplice impugnazione non sfocia in tal caso in una doppia, e come tale non consentita (per il principio del "ne bis in idem"), pronuncia sul merito, bensì in una di natura processuale ed in altra (sull'impugnazione ammessa) di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)