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Sez. 2, Sentenza n. 2910 del 27/02/2001 (Rv. 544258 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Ordinanza contenente il regolamento delle spese processuali - Mancata fissazione dell'udienza per la prosecuzione per il merito - Conseguenze - Natura di sentenza - Impugnazione - Appellabilità - Erronea qualifica di "ordinanza" attribuita al provvedimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544258-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

Qualora il giudice adito con ricorso ex art.703 cod. proc. civ., concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza, ed è impugnabile con l'appello e non con reclamo ai sensi dell'art. 660 "terdecies" del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 660 terdecies, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)