Sez. 5 - , Sentenza n. 2875 del 31/01/2023 (Rv. 666717 - 01)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE | Conferimento di ramo d'azienda - Diritto annuale di iscrizione in albi e registri di cui all'art. 18 della l. n. 580 del 1993 - Soggetto tenuto al pagamento - Ripartizione tra conferente e conferitario.
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE
Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda avente ad oggetto una o più unità locali, l'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri
delle Camere di Commercio, di cui alla l. n. 580 del 1993, con riferimento all'annualità in cui si realizza l'operazione, grava a carico sia del soggetto conferente che di quello conferitario, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese; il detto obbligo, avuto riguardo alla conferente e limitatamente alla unità o alle unità conferite, viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione dell'unità (o delle unità) e, al contempo, il subentro della conferitaria.
Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Decreto Legisl. 15/02/2010 num. 23 art. 1 com. 19, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 2, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 7, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)