Sez. L, Sentenza n. 14600 del 14/10/2002 (Rv. 557880 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Legge reg. Campania n.11 del 1984 - Contributo per le famiglie assistenti in casa congiunti non autosufficienti - Elementi costitutivi del diritto - Individuazione - Esposizione non specifica dei fatti costitutivi - Obbligo del giudice di chiedere chiarimenti - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di contributi economici per le famiglie dei soggetti non autosufficienti, l'art. 26 legge reg. Campania n. 11 del 1984 ne prevede l'erogazione per le famiglie che assistono in casa i suddetti soggetti per il primo triennio dell'entrata in vigore della legge onde gli elementi costitutivi del diritto riconosciuto da tale norma sono rappresentati dal prestare direttamente assistenza a congiunti non autosufficienti e non ricoverati in istituto; nel ricorso introduttivo del giudizio inteso ad ottenere i contributi predetti, non è pertanto necessario specificare né la quantità e qualità dell'assistenza prestata (che la norma non richiede specificamente perché assorbita dal concetto di assistenza diretta), né la quantità e qualità di servizi pubblici che la Regione avrebbe dovuto apprestare nel primo triennio dall'entrata in vigore della citata legge. Peraltro, il giudice che abbia dubbi in ordine alla non specifica esposizione dei fatti costitutivi allegati dalla parte (nella specie, la qualità e quantità di assistenza prestata), non può dichiarare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ., ma, a norma degli artt. 175 e 420 cod. proc. civ., ha il dovere di chiedere chiarimenti su tali fatti, innanzitutto nel libero interrogatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge Reg. Campania 15/03/1984 num. 11 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)