Sez. 2, Sentenza n. 1696 del 12/03/1984 (Rv. 433773 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA - AMMISSIBILITÀ.*
Anche sotto il vigore dell'abrogato art. 2140 cod. civ. la comunione tacita familiare era ammissibile anche al di fuori dell'attività agricola, in quanto l'omessa menzione di attività diverse dipendeva dalla scarsa frequenza di comunioni tacite in queste attività. (V 1261/60; (V 3675/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)