Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 17/02/1987 (Rv. 451068 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - PRESUPPOSTI - SVOLGIMENTO IN COMUNE DI UNA ATTIVITÀ ECONOMICA - APPORTO IN DENARO, IN LAVORO E INTERESSAMENTO AL BUON ANDAMENTO DELLA FAMIGLIA - INSUFFICIENZA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - PRESUPPOSTI - SVOLGIMENTO IN COMUNE DI UNA ATTIVITÀ ECONOMICA - APPORTO IN DENARO, IN LAVORO E INTERESSAMENTO AL BUON ANDAMENTO DELLA FAMIGLIA - INSUFFICIENZA.*
La comunione tacita familiare non è una comunione a scopo di godimento, ma l'Esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra vari membri della stessa famiglia, originari o acquisiti, che cumulano, per le esigenze dell'impresa, i loro apporti lavorativi, diretti e coordinati da uno di loro che funge da capo, e di cui sono elementi caratteristici un patrimonio indiviso, la comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto, la Mancanza di rendiconto. Per la partecipazione alla comunione non è necessario che tali apporti confluiscano direttamente nell'impresa, essendo sufficiente lo svolgimento di lavori strumentali e sussidiari e persino l'attendere ai lavori domestici o preparare i pasti per gli altri componenti, purché, tuttavia, tali attività si riferiscano alla impresa come in conseguenza di una divisione dei compiti in seno alla comunione. Deve escludersi, pertanto, che ricorra l'istituto della comunione tacita familiare, quando manchi il presupposto dello svolgimento in comune di un'attività economica e voglia farsi conseguire la comunione da un apporto in danaro, in lavoro e in interessamento al buon andamento della famiglia. (V 4330/86, mass n 447095; (V 5195/85, mass n 442498; (V 3350/85, mass n 441018; (V 5946/84, mass n 437608; (V 1696/84, mass n 433773; (V 6129/82, mass n 423821; (V 2288/75, mass n 376113; (V 2430/73, mass n 365824; (V 1199/70, mass n 346826; (V 2725/67, mass n 330219; (V 624/66, mass n 321240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)