Sez. U, Ordinanza n. 1 del 02/01/2024 (Rv. 669688-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO
La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.
Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)