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Sez. U, Ordinanza n. 971 del 21/01/2010 (Rv. 611080 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611080-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ai sensi dell'art. 93 del r.d. n. 642 del 1907, ancorché illegittima, non integra un autonomo e nuovo esercizio del potere giurisdizionale e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione, in quanto tale violazione non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis com. 6, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)