Sez. L - , Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018 (Rv. 648635 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Riduzione del contributo per la messa in mobilità - Presupposti - Prova - Onere a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Litisconsorzio necessario con l'impresa che assume - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di contributo collegato alla messa in mobilità del personale, il datore di lavoro che invochi la riduzione dell'onere economico su di sé gravante, in applicazione dell'art. 5, comma 5, della l. n. 223 del 1991, è tenuto a dimostrare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per averne diritto, inclusa l'assenza di collegamenti tra l'impresa che colloca in mobilità i dipendenti e quella che li assume, la quale, vantando un autonomo diritto a fruire di benefici contributivi, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso nei confronti dell'INPS.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)