Sez. L, Sentenza n. 2616 del 04/02/2010 (Rv. 611939 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Art. 5, comma 5, della legge n. 223 del 1991 - Riduzione del contributo datoriale per la messa in mobilità - Prova - Onere a carico del datore di lavoro - Sussistenza.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di contributo collegato alla messa in mobilità del personale, ove il datore di lavoro, nel contestare la pretesa dell'INPS a ricevere nella sua interezza detto contributo, invochi la riduzione dell'onere economico su di sé gravante, in applicazione dell'art. 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - per cui non sono dovute all'Istituto le rimanenti rate del trattamento di mobilità per quei lavoratori che abbiano rifiutato offerte di lavoro, sempre che l'impresa che li abbia collocati in mobilità non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della stessa legge n. 223 del 1991) - spetta ad esso stesso dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per avere diritto alla riduzione anzidetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)