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Sez. 5, Ordinanza n. 33707 del 04/12/2023 (Rv. 669838 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie - Processo tributario telematico - Notifica a mezzo pec prima della sua entrata in vigore - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669838-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)