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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25395 del 01/12/2014 (Rv. 633792 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione non eseguita nelle forme previste dal codice di procedura civile - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633792-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica, a norma dell'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, e va notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni, sicchè il ricorso è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna, ad opera del ricorrente, all'impiegato addetto all'Ufficio resistente, pur avendone quest'ultimo rilasciato ricevuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)