Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-03)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Pluralità di ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza - Ricorsi successivi al primo - Conversione in ricorsi incidentali - Proposizione successiva all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia - Tempestività - Data di deposito - Rilevanza. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Per il principio dell'unicità dell'impugnazione avverso una stessa sentenza, ciascun ricorso per cassazione successivo al primo si converte in ricorso incidentale, per stabilire la tempestività del quale - ove proposto successivamente al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia) - assume rilievo la data del deposito e non già della notificazione, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., come modificati dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022.
Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. F), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)