Sez. U, Ordinanza n. 23219 del 14/07/2026 (Rv. 679312-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Art. 371, comma 2, c.p.c. come modif. dall’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022 - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale - Modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, la parte alla quale sia stato notificato il ricorso - tanto se la sua posizione sia riconducibile all'art. 331 c.p.c., quanto se si tratti di parte la cui posizione è riconducibile all'art. 332 c.p.c. - ove intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, deve proporre ricorso incidentale contro la stessa sentenza tramite controricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)