Sez. 3, Sentenza n. 8885 del 22/05/1979 Ud. (dep. 26/10/1979) Rv. 143248 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - MOTIVAZIONE - NECESSITA DI INDICAZIONE SOLO DEGLI ELEMENTI RITENUTI PIU RILEVANTI AI FINI DELLA CONCESSIONE O DEL DINIEGO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - MOTIVAZIONE - NECESSITA DI INDICAZIONE SOLO DEGLI ELEMENTI RITENUTI PIU RILEVANTI AI FINI DELLA CONCESSIONE O DEL DINIEGO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE.*
Il giudice, nel concedere o negare le attenuanti generiche non e tenuto a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen, essendo sufficiente che menzioni quelli che hanno avuto rilievo prevalente nella concessione o nel diniego del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)