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Sez. 1, Sentenza n. 6191 del 02/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149494 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149494-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il giudice di merito, quando ritenga di concedere o negare le circostanze attenuanti generiche deve, in ogni caso, dare ragione del corretto Esercizio del suo tipico potere discrezionale, con adeguata motivazione sulla esistenza o inesistenza di circostanze, diverse da quelle comuni, e sulla loro idoneità a giustificare una diminuzione di pena. Tanto più tale Obbligo esiste quando la concessione delle predette attenuanti abbia formato oggetto di una specifica richiesta con la indicazione degli elementi di valutazione: altrimenti né il richiedente sarà in grado di conoscere le ragioni che giustificano la reiezione né il giudice della impugnazione sarà in grado di controllare il corretto Esercizio del potere discrezionale. (Conf. Mass. N. 145086; (Conf. Mass. N. 143541; (Conf. Mass. N. 143248; (Conf. Mass. N. 139002; (Conf. Mass. N. 137469; (contra mass. N. 145933; (contra mass. N. 144775).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)