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Sez. 2, Sentenza n. 5269 del 05/08/1983 (Rv. 430160 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA EX ART. 1988 COD. CIV. - EFFETTI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430160-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA EX ART. 1988 COD. CIV. - EFFETTI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - CONSEGUENZE.*

L'art. 1988 cod. civ. allorché stabilisce che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume sino a prova contraria, inverte l'Onere della prova, addossando quella della inesistenza di tale rapporto a colui che ha fatto la promessa o la ricognizione, ossia crea casi di negozio processualmente astratto, il quale è valido ed efficace anche se il destinatario della dichiarazione non provi il rapporto fondamentale; e, per converso, è invalido quando l'obbligato assume di provare - e riesca a provare - l'inesistenza del rapporto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)