Sez. 2, Sentenza n. 5269 del 05/08/1983 (Rv. 430160 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA EX ART. 1988 COD. CIV. - EFFETTI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA EX ART. 1988 COD. CIV. - EFFETTI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - CONSEGUENZE.*
L'art. 1988 cod. civ. allorché stabilisce che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume sino a prova contraria, inverte l'Onere della prova, addossando quella della inesistenza di tale rapporto a colui che ha fatto la promessa o la ricognizione, ossia crea casi di negozio processualmente astratto, il quale è valido ed efficace anche se il destinatario della dichiarazione non provi il rapporto fondamentale; e, per converso, è invalido quando l'obbligato assume di provare - e riesca a provare - l'inesistenza del rapporto medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)