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Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 28/02/1987 (Rv. 451385 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA EX ART. 1988 COD. CIV. - EFFETTI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451385-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DISCIPLINA EX ART. 1988 COD. CIV. - EFFETTI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - LIMITI.*

L'art. 1988 cod. civ., allorché stabilisce che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume sino a prova contraria, inverte l'Onere della prova circa la causa della promessa di pagamento ed addossa quella della inesistenza di tale rapporto a colui che ha fatto la promessa, senza che il promittente risulti onerato della prova impossibile della inesistenza di qualsiasi rapporto (con la altra parte) che abbia potuto determinare la promessa di pagamento. (V 5269/83, mass n 430160; (V 3585/79, mass n 399995).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)