Sez. 1, Sentenza n. 939 del 24/03/1969 (Rv. 339353 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ATTO FORMALE DI NOMINA - REQUISITI - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - ATTI SUCCESSIVI DELLA PA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ATTO FORMALE DI NOMINA - REQUISITI - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - ATTI SUCCESSIVI DELLA PA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
L'atto formale di nomina, indispensabile per la Costituzione di un rapporto d'impiego pubblico, ben puo essere ravvisato nella scrittura costitutiva del rapporto, purche questa contenga tutti gli altri elementi per tale qualificazione, anche se sia stata data al rapporto stesso una diversa ed errata denominazione giuridica (nella specie nella lettera di assunzione da parte della sopraintendenza ai monumenti e gallerie delle puglie e della Lucania di un dipendente con le funzioni di custode e sorvegliante del castello di svevo di Bari, si parlava di 'assuntoria di custodiĆ ). L'atto di nomina puo desumersi anche da successivi Atti posti in essere dalla pa, dai quali risulti chiaramente il conferimento delle relative funzioni e l'assunzione del dipendente nell'ambito del personale impiegatizio dell' ente. (V.2067-68, massima n.334191 2007-66, massima n.323908).*
Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)