Sez. U, Sentenza n. 2133 del 24/06/1972 (Rv. 359386 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - REQUISITI - ATTO DI NOMINA - ATTO FORMALE AVENTE AD OGGETTO LA NOMINA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTI EQUIPOLLENTI - QUALIFICAZIONE ED INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - REQUISITI - ATTO DI NOMINA - ATTO FORMALE AVENTE AD OGGETTO LA NOMINA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTI EQUIPOLLENTI - QUALIFICAZIONE ED INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, il requisito dell'atto di nomina non e necessariamente realizzato dalla sola preordinazione di un atto formale con quel preciso oggetto, potendo esso rilevarsi anche da Atti contestuali o successivi al conferimento dell'incarico, oppure da Atti giuridicamente equipollenti (quali la reiterata conferma delle funzioni da parte dell'organo amministrativo dell'ente in Sede di approvazione dei bilanci contenenti l'appostazione specifica della corrispondente spesa; il posteriore effettivo conferimento formale delle funzioni stesse da parte del legale rappresentante; la manifestazione di volonta dell'ente pubblico di utilizzare la prestazione d'opera per la realizzazione dei propri fini mediante l'inserimento della persona fisica nella propria organizzazione). Tali Atti debbono essere qualificati ed interpretati in base al loro contenuto sostanziale, senza alcun riferimento vincolante alla denominazione o qualificazione data al rapporto instaurato, le quali possono essere anche errate. (V 938'71, mass n 350862; 1671'70, mass n 347602;) (V 939'69, mass n 339353; 2067'68, mass n 334191).*
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)