Sez. 5, Sentenza n. 11573 del 17/05/2006 (Rv. 590035 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413 del 1991 - Mancato versamento della somma dovuta - Effetti - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Iscrizione a ruolo dell'importo non corrisposto, oltre soprattasse ed interessi - Ammissibilità - Interessi - Decorrenza dalla scadenza del termine per il versamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non ottemperi compiutamente agli obblighi di versamento correlativamente assunti, non decade "ipso facto" dal beneficio, ma è assoggettato ad iscrizione a ruolo degli importi non corrisposti, soprattassa ed interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo; tali interessi, in quanto oggetto dell'iscrizione a ruolo, non possono che decorrere dal momento, ad essa precedente (e quindi precedente anche alla notifica della correlativa cartella esattoriale), della scadenza del termine per l'adempimento dell'originaria obbligazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)