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Sez. 5, Sentenza n. 6620 del 09/05/2002 (Rv. 554241 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dagli artt. 49 e 50 della legge n. 413 del 1991 - Adempimenti del contribuente - Pagamento delle somme indicate nella dichiarazione integrativa - Mancato o insufficiente loro versamento - Conseguenze - Decadenza immediata ed automatica dal beneficio - Esclusione - Fondamento - Iscrizione a ruolo degli importi dovuti - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554241-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge n. 413 del 1991, in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, l'Ufficio deve - in ragione dell'art.51, comma ottavo, della legge n. 413 - iscrivere a ruolo gli importi prescritti (con soprattassa e interessi). Ne consegue che il debitore non decade dal beneficio del condono per il solo fatto in sè del mancato pagamento della somma, dovuta in ragione della dichiarazione integrativa, ma solo quando questa non sia corrisposta dopo la sua iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 8, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)