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Sez. U - , Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Azione di nunciazione – Provvedimento emesso nella fase cautelare – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658851-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)