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Sez. U, Ordinanza n. 3167 del 09/02/2011 (Rv. 616066 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Provvedimento cautelare - Eventuale conferma in sede di reclamo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616066-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, ovvero sia intervenuta pronunzia sul reclamo avverso il provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)