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Sez. 1, Sentenza n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012) Rv. 253459 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Mancato esame - Conseguenze - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253459-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE

Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)