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Sez. 4, Sentenza n. 47345 del 03/11/2005 Ud. (dep. 30/12/2005) Rv. 233179 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Mancato esame - Conseguenze - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233179-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE

Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)