Sez. 4, Sentenza n. 47345 del 03/11/2005 Ud. (dep. 30/12/2005) Rv. 233179 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Mancato esame - Conseguenze - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE
Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)