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Sez. 1, Sentenza n. 3322 del 29/05/1982 (Rv. 421288 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - OMESSA IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - DEDUZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421288-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - OMESSA IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - DEDUZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di contenzioso tributario, il vizio di ultrapetizione, in cui sia incorsa la commissione di secondo grado, ove non denunciato in Sede d'impugnazione proposta davanti alla Corte d'appello, non è deducibile con ricorso per Cassazione avverso la sentenza di detta Corte, in conseguenza di preclusione derivante dalla formazione di giudicato interno. (V 4851/81, mass n 415566).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)