Sez. 5, Sentenza n. 20393 del 28/09/2007 (Rv. 600599 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata proposizione, nel ricorso di primo grado, di motivo di nullità di avviso di accertamento - Esame della questione da parte della commissione tributaria provinciale - Vizio di extrapetizione - Sussistenza - Necessità di denunciare il vizio in sede di appello dinanzi la commissione regionale - Mancanza - Possibilità di rilevare il vizio in sede di ricorso per cassazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento tributario, l'esame, da parte della commissione tributaria provinciale, di un motivo di nullità dell'avviso di accertamento non dedotto dalla parte interessata da luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione. La mancata impugnazione del vizio in parola davanti la commissione tributaria regionale comporta la formazione del giudicato interno e non è, quindi, deducibile con ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)