Sez. 1, Sentenza n. 5347 del 02/10/1980 (Rv. 409222 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ESTENSIONE DEL NUOVO REGIME DI DISSOLUBILITA AL MATRIMONIO CELEBRATO CON RITO RELIGIOSO E TRASCRITTO - CONTRASTO CON GLI ARTT 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT 34, SECONDO E QUARTO COMMA, DEL CONCORDATO E 5 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ESTENSIONE DEL NUOVO REGIME DI DISSOLUBILITA AL MATRIMONIO CELEBRATO CON RITO RELIGIOSO E TRASCRITTO - CONTRASTO CON GLI ARTT 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT 34, SECONDO E QUARTO COMMA, DEL CONCORDATO E 5 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - ESCLUSIONE.*
L'art 2 della legge primo dicembre 1970 n 898, il quale, per il caso di matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, prevede l'estensione del nuovo regime di dissolubilita con la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti a detta trascrizione, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 7 e 138 della Costituzione, in relazione agli artt 34 secondo e quarto comma del concordato e 5 della legge 27 maggio 1929 n 847, sotto il profilo che, senza un procedimento di revisione costituzionale, violerebbe l'Obbligo assunto verso la Santa Sede di mantenere fermi gli effetti civili del matrimonio, in relazione all'indissolubilita del vincolo religioso, atteso che lo stato italiano non ha recepito la disciplina canonistica del matrimonio, ma si e limitato a riconoscere al matrimonio, contratto secondo il diritto canonico e regolarmente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, ferma restando la regolamentazione di tali effetti secondo le norme del proprio ordinamento. (V 169/71, Corte cost; (V 176/73, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 138, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)