Sez. 1, Sentenza n. 24494 del 17/11/2006 (Rv. 595198 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Legge n. 898 del 1970 - Contrasto con l'art. 34 del Concordato con la Santa Sede - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Lo Stato italiano, attraverso il Concordato con la Santa Sede del 1929, non ha inteso recepire la disciplina canonistica del matrimonio, ma si è limitato - come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 176 del 1973) - a riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, ferma restando la regolamentazione di tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo, secondo le norme del proprio ordinamento. Ne consegue che è da escludere la configurabilità di un contrasto della legge n.898 del 1970, originata dalla scelta adottata dal Parlamento italiano di introdurre nell'ordinamento nazionale la previsione di casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'art. 34 del predetto Concordato (e, quindi, anche con il nuovo Concordato con la Chiesa cattolica del 1984, ratificato con legge n. 121 del 1985).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)