Sez. 1, Sentenza n. 6270 del 29/11/1979 (Rv. 402998 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO STATUENTE SUL RECLAMO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO STATUENTE SUL RECLAMO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento camerale, con il quale la Corte d'appello, a norma dell'art 22 secondo comma della legge fallimentare, statuisce sul reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, manca di carattere decisorio, sia che accolga, sia che respinga il reclamo stesso, e, pertanto, non e impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 501/77, mass n 384051; (V 426/65).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)