Sez. 1, Sentenza n. 4685 del 13/09/1985 (Rv. 442128 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CONFERMA DEL RIGETTO DELLA ISTANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CONFERMA DEL RIGETTO DELLA ISTANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, con il quale la Corte d'appello, respingendo il reclamo proposto ai sensi dell'art. 22 della legge fallimentare, confermi il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, è privo di contenuto decisorio e di carattere definitivo, e conclude un procedimento di tipo camerale che si sottrae alla disciplina della regolamentazione delle spese previste per il giudizio contenzioso, mentre l'eventuale pretesa del debitore, per il rimborso dal creditore delle spese subite in conseguenza dell'istanza di fallimento od anche il risarcimento dei danni), resta riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 21 della legge fallimentare, e può essere fatta valere solo in separata Sede di cognizione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, che venga proposto dal debitore contro il suddetto provvedimento, per denunciare l'omessa pronuncia sulla propria domanda di rimborso delle spese, in considerazione della inidoneità del provvedimento stesso ad incidere sul diritto a tale rimborso, tutelabile nell'indicato separato giudizio. (V 6270/79, mass n 402998; (V 501/77, mass n 384051).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)