Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 15/02/1985 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168629 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - OMESSA CESSIONE ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI - CONSISTENZA COMPLESSIVA DEL FONDO - OPERAZIONI FRAZIONATE - NON RILEVANZA - RAGIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - OMESSA CESSIONE ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI - CONSISTENZA COMPLESSIVA DEL FONDO - OPERAZIONI FRAZIONATE - NON RILEVANZA - RAGIONE.*
Nel reato di omessa cessione di valuta all'ufficio italiano dei cambi, ai fini del superamento del valore di cinque milioni, occorre tenere conto della consistenza complessiva del fondo valutario non ceduto, prescindendo dal numero di operazioni necessarie per realizzarlo: infatti l'interesse punitivo della norma è rivolto contro la creazione di disponibilità valutarie illecite e rispetto a tale fine - le singole operazioni assumono una Rilevanza meramente strumentale. (Conf mass n 158215).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)