Sez. 3, Sentenza n. 2739 del 07/04/1988 (Rv. 458396 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - COMPUTO - DIES A QUO - GIORNO DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DAL COMPUTO - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - COMPUTO - DIES A QUO - GIORNO DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DAL COMPUTO - FATTISPECIE.*
Ai fini della verifica della tempestività o meno della Costituzione del convenuto nelle controversie soggette al rito del lavoro, la quale, a norma dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., deve avvenire "almeno dieci giorni prima dell'udienza", è da considerare come dies a quo il giorno della Costituzione - che perciò va escluso dal computo (in Mancanza di previsione analoga a quella dell'art. 166 cod. proc. civ.) secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 dello stesso codice - e come dies ad quem quello anteriore al giorno dell'udienza. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che, in riferimento all'udienza di discussione fissata per il 13 dicembre 1979, aveva ritenuto tardiva la Costituzione del convenuto effettuata il 3 dello stesso mese). (contra 1655/85, mass n 439666; (contra 526/84, mass n 432751).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)