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Sez. L, Sentenza n. 526 del 21/01/1984 (Rv. 432751 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432751-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - COMPUTO - CRITERI.*

In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratta di termine libero, con esclusione cioè dal computo stesso sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all'art. 155 cod. proc. civ., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi invece quelli finali. Pertanto, in difetto della previsione suddetta, anche il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, previsto dall'art. 416 cod. proc. civ. per la tempestiva Costituzione del convenuto nelle controversie di lavoro (mediante deposito della memoria difensiva che deve altresì contenere, a pena di decadenza, l'eventuale domanda riconvenzionale con la relativa istanza di modificazione dell'originario decreto di fissazione di udienza) va computato escludendo il dies a quo, costituito dal giorno dell'udienza, ed includendo, come l'ultimo utile per il compimento dell'atto, il decimo giorno precedente l'udienza stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)