Sez. 3, Sentenza n. 3587 del 10/12/1971 (Rv. 355291 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
Il luogo dove deve essere eseguito il pagamento del prezzo nella vendita, stabilita dall'art 1498 cod civ, non puo ritenersi modificato o sostituito da quello indicato dall'art 44 legge cambiaria per il solo fatto che il venditore sia facultato ad emettere tratte per la realizzazione del suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento sia prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che essa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi nei rapporti commerciali. (Conf 607'70, mass n 345737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)