Sez. 1, Sentenza n. 607 del 10/03/1970 (Rv. 345737 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui il venditore sia stato autorizzato ad emettere tratte a copertura del suo credito, non puo ritenersi che il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo della vendita sia stato modificato e sostituito con quello indicato nell'art 44 della legge cambiaria, se non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo sicche se tale esclusivita non resti accertata si deve ritenere che essa costituisca una semplice facolta concessa al venditore creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto e normalmente praticato nei rapporti commerciali. (Conf 1514-68 1264-66 1083-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)