Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4267 del 03/03/2015 (Rv. 634448 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contratto di durata - Risoluzione - Diritto dell'adempiente alla controprestazione - Condizioni - Rispetto dell'equilibrio sinallagmatico - Diritto del locatore all'intero canone annuale - Esclusione - Obbligo di pagamento per il solo periodo effettivo di godimento - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Nei contratti ad esecuzione continuata, l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni non viene meno neppure nella disciplina della risoluzione, sicché la parte locatrice adempiente ha diritto alle sole controprestazioni del locatario riferibili al periodo di effettivo godimento del bene e non anche a quelle ulteriori (nella specie, l'intero canone annuale di locazione da corrispondersi in via anticipata) che, per il sopravvenuto scioglimento del rapporto, non trovano più giustificazione causale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)