Sez. 3, Sentenza n. 22902 del 13/12/2012 (Rv. 624300 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA | Contratti di durata - Irretroattività della risoluzione - Portata - Diritto dell'inadempiente alla controprestazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze nell'affitto di azienda - Obbligo di pagamento del canone - Per il periodo anteriore alla risoluzione nel quale l'affittuario non ha goduto dell'azienda a causa dell'inagibilità dei locali - Insussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA
La disposizione dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., per la quale, nei contratti di durata, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l'irretroattività della risoluzione concerne le prestazioni "eseguite", non quelle "ineseguite", non venendo meno l'esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l'affittuario non è tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell'azienda a causa dell'inagibilità dei locali, pur se tale periodo è anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)