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Sez. 2, Sentenza n. 4475 del 25/10/1995 Cc. (dep. 23/01/1996) Rv. 203686 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Domanda | Arresto provvisorio - Caducazione e sostituzione dell'ordinanza cautelare - Obbligo dello Stato richiedente di informare lo Stato richiesto - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203686-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Domanda

In tema di estradizione deve escludersi, sulla base dell'esame congiunto degli artt. 12 e 16 della Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1963, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, e 720 cod. proc. pen., la sussistenza di un obbligo dello Stato richiedente l'estradizione di comunicare immediatamente a quello richiesto l'eventuale sopravvenuta inefficacia del titolo posto a base della richiesta di arresto provvisorio (nella specie ordinanza di custodia cautelare in carcere), qualora tale titolo sia sostituito da un altro, sopravvenuto nel corso della detenzione provvisoria, egualmente idoneo ai sensi del predetto art. 12 Conv. eur. ai fini dell'arresto provvisorio finalizzato all'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)