Sez. 6, Sentenza n. 24599 del 04/04/2003 Cc. (dep. 05/06/2003) Rv. 225746 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Decisione di estradabilità assunta con riferimento ad un titolo diverso da quello oggetto della domanda - Conseguenze - Annullamento con rinvio.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, è ritualmente invalida ex art. 604 cod. proc. pen. e va pertanto annullata con rinvio la sentenza con cui la Corte di appello si pronunci sull'estradabilità, a norma dell'art. 704 cod.proc.pen., con riferimento ad un titolo diverso da quello effettivamente posto a fondamento della domanda di estradizione formulata dallo Stato estero (nella specie i giudici di prime cure avevano erroneamente ritenuto che il titolo estradizionale fosse costituito da una sentenza di condanna a pena detentiva, mentre dagli atti trasmessi dallo Stato estero risultava trattarsi altresì di misura cautelare custodiale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)