Sez. L, Sentenza n. 1966 del 26/03/1984 (Rv. 434044 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REGOLA DELLA COSIDDETTA "AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI" EX ART. 40 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PORTATA - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DI CONTRIBUZIONE ULTERIORE RISPETTO A QUELLA UTILIZZATA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REGOLA DELLA COSIDDETTA "AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI" EX ART. 40 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PORTATA - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DI CONTRIBUZIONE ULTERIORE RISPETTO A QUELLA UTILIZZATA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In tema di pensione INPS-IVS spettante al lavoratore dipendente, la regola della cosiddetta "automaticità delle prestazioni" posta dallo art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (come sostituito dall'art. 23 ter della legge 11 agosto 1972 n. 485) deve intendersi nel senso che solo i "periodi non coperti da contribuzione" utilizzati ai fini del raggiungimento del requisito del minimo contributivo vanno altresì considerati nel computo dell'anzianità contributiva, con la conseguenza che in ogni altro caso di omissione totale o parziale di contribuzione la riliquidazione della pensione va effettuata a norma dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, e cioè dopo che l'omissione contributiva è stata sanata.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 23 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)