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Sez. L, Sentenza n. 1634 del 04/04/1989 (Rv. 462417 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO INTEGRATIVO DELL'A.G.O. A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI EX ART. 2116 COD. CIV. - LIMITI - OPERATIVITÀ AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA - AI FINI DELL'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI GIÀ SPETTANTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462417-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO INTEGRATIVO DELL'A.G.O. A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI EX ART. 2116 COD. CIV. - LIMITI - OPERATIVITÀ AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA - AI FINI DELL'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI GIÀ SPETTANTI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alle prestazioni previdenziali erogate ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 dal fondo integrativo della Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, il principio dell'automatismo delle prestazioni - che l'art. 2116 cod. civ. pone come regola generale, prevedendo la possibilità di una diversa disciplina da parte delle leggi speciali - opera solo ai fini del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione, necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni stesse (e cioè negli stessi limiti in cui tale principio opera ai fini delle prestazioni i.V.S., ai sensi dell'art. 27 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato per effetto dell'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 23 ter del d.l. 30 giugno 1972 n. 267), e non anche ai fini dell'incremento delle prestazioni già spettanti, atteso che la citata legge n. 1084 del 1971 richiama (all'art. 3 e, soprattutto, all'art. 38) le norme sull'Assicurazione generale obbligatoria e commisura l'importo della pensione mensile (art. 17) e dell'indennità aggiuntiva (art. 26) non alla retribuzione dovuta ma a quella percepita dall'iscritto, per la quale sia stata versata la relativa contribuzione. (V 1966/84, mass n 434044; (V 39/82, mass n 417727; (V 685/78, mass n 390027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 15, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 17, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 38, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)