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Sez. 3 - , Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019 (Rv. 652661 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Comportamento del danneggiato - Rilevanza - Fondamento - Incidenza sul nesso causale tra cosa e danno - Valutazione della autonoma idoneità causale del fattore esterno - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652661-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)