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Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012 (Rv. 624559 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Danno causato da uso improprio della cosa - Esonero di responsabilità del custode - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624559-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del proprietario di un immobile in costruzione per i danni patiti da un minore che, introdottosi in esso nonostante la recinzione e le barriere apposte e il divieto di accedervi ricevuto da persona presente sul posto, aveva patito lesioni precipitando da un solaio mentre era intento a giocare con un aquilone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)