Sez. 6, Sentenza n. 5531 del 27/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205014 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Abuso di ufficio - Semplice violazione di norme disciplinari - Mancanza di situazione concretamente lesiva delle finalità dell'ufficio - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie: violazione della regola della incompatibilità.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere
La semplice accertata violazione di norme disciplinari ed in particolare di disposizioni relative ai dipendenti pubblici, quali quelle disciplinanti determinate incompatibilità, se non si traduce in una situazione concretamente lesiva delle finalità istituzionali dell'ufficio, non vale di per sè ad integrare il reato di abuso di cui all'art. 323 cod. pen.. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che l'avere un ispettore, nel corso di una verifica fiscale presso un azienda, concordato sul futuro prestazioni di consulenza in favore di quest'ultima dietro corrispettivo, potesse realizzare abuso di ufficio, non essendo emerso che il pubblico ufficiale, con riguardo alla funzione esplicata nel caso specifico fosse venuto meno ai doveri di efficienza ed imparzialità che gli incombevano e non essendosi accertato alcun atteggiamento di strumentalizzazione della funzione al fine di conseguire l'incarico citato. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che nella fattispecie l'indiscussa violazione della regola della incompatibilità si era posta in rapporto di mera occasionalità con l'attività svolta dall'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)