Sez. 6, Sentenza n. 10680 del 03/10/1996 Ud. (dep. 12/12/1996) Rv. 206888 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Abuso di ufficio - Deliberazione di commissione comunale - Partecipazione allo stesso di soggetti portatori di interesse privato - Automatica configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
La semplice partecipazione ad una deliberazione della commissione comunale - avente ad oggetto il rilascio di una autorizzazione commerciale - da parte di un componente che sia portatore di interesse contrario non è sufficiente a realizzare la condotta delittuosa prevista dall'art. 323 cod. pen. nella sua attuale formulazione. Invero l'illegittimità dell'atto amministrativo non è automaticamente connessa all'inosservanza di un dovere di astensione che dovrebbe discendere da un supposto principio dell'ordinamento giuridico; d'altro canto ai fini della configurabilità del suddetto reato occorrerebbe la prova di un stravolgimento da parte del partecipante in questione del normale e corretto andamento della riunione mediante opera di induzione alla strumentalizzazione dell'ufficio a fine privatistico: prova che non può ricavarsi dal solo dato del risultato in senso favorevole alla mozione del citato soggetto interessato di votare a scrutinio segreto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)